Accertamenti ispettivi preclusivi solo con una validazione espressa
L’espressione «nulla da rilevare» non fa scattare l’effetto ex art. 3 comma 20 della L. 335/1995
Con sentenza n. 9662 depositata ieri la Cassazione si è pronunciata sull’effetto preclusivo delle verifiche ispettive (art. 3 comma 20 della L. 335/95) nonché sull’esclusione degli sgravi contributivi in presenza di un incremento della base occupazionale in gruppi di imprese.
Quanto al primo aspetto, la citata disposizione prevede che gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa svolti nei confronti dei datori di lavoro risultino da appositi verbali. Nei casi di attestata regolarità oppure di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi a periodi di paga precedenti la data dell’accertamento non possano essere oggetto di successive contestazioni in occasione di ulteriori verifiche
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