Aree demaniali portuali scoperte con imposizione
Non classificabili nel gruppo E le aree che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere l’attività imprenditoriale
La Corte di Cassazione, con le recenti ordinanze nn. 10674 e 10287 del 2019, è tornata a occuparsi del trattamento catastale e fiscale, con riguardo all’ICI e quindi all’IMU e alla TASI, delle aree portuali scoperte (terminal portuale), destinate dai concessionari di beni demaniali all’esercizio della propria attività imprenditoriale.
In buona sostanza i giudici di legittimità hanno dato continuità al principio di diritto secondo cui ai fini dell’ICI (lo stesso vale per l’IMU e la TASI) sono assoggettate all’imposizione, in quanto non classificabili nella categoria catastale del gruppo E e in particolare nella categoria E/1, le aree portuali scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale,
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