Niente sanzione in caso di assenza giustificata alla visita fiscale
In alcuni casi il lavoratore in malattia può evitare di sottoporsi ai controlli sanitari dell’INPS
Il lavoratore dipendente, nel caso in cui si assenti per malattia, è tenuto alla reperibilità, presso il domicilio indicato nel certificato medico telematico trasmesso all’INPS, al fine di essere sottoposto alla c.d. “visita fiscale”.
Si tratta di un accertamento sanitario, effettuato da un medico inviato dall’INPS – o dal datore di lavoro, attraverso il servizio “Richiesta visita medica di controllo” sul portale dell’INPS (messaggio INPS n. 4344/2012) – volto a verificare l’effettività dello stato d’inabilità lavorativa temporanea del dipendente e la correttezza dei giorni di prognosi. L’obbligo di reperibilità per la visita fiscale sussiste tutti i giorni, compresi i festivi, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,
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