Dichiarazioni ritenute inattendibili non obbligano il giudice a indagini fiscali
Nelle cause di separazione o divorzio, la valutazione delle prove è rimessa solo al prudente apprezzamento del giudice
L’art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/70) dispone che i coniugi debbano presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.
La norma prosegue statuendo che, in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
Pertanto, il giudice civile investito della causa di separazione o divorzio può disporre, d’ufficio o su istanza di parte, accertamenti fiscali volti a definire la situazione economica dei coniugi per poter quantificare l’assegno di mantenimento.
Un consolidato orientamento ritiene, infatti, ...
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