Nuova norma sull’interpretazione degli atti applicabile retroattivamente
L’intento della riformulazione dell’art. 20 del TUR era quello di dirimere ogni querelle interpretativa
Con la sentenza n. 2449/11/19, la Commissione tributaria di Milano si è espressa su un caso di riqualificazione ai fini dell’imposta di registro effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta della vecchia formulazione dell’art. 20 del DPR 131/1986 (TUR).
Il caso riguardava una complessa riorganizzazione di un Gruppo quotato in cui una la società Alfa conferiva un ramo di azienda alla neocostituita Beta le cui azioni venivano poi cedute ad una sub-holding dello stesso Gruppo.
L’Ufficio aveva contestato l’operazione, ritenendo che la stessa costituisse nella sostanza una cessione di azienda, seppur operata con negozi giuridici distinti. Pertanto aveva innanzitutto riqualificato le operazioni e, in un secondo momento – con un secondo avviso emesso a quattro mesi
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