Presupposto oggettivo ampio per la ristrutturazione dei debiti
L’accordo può essere proposto dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso da quello minore, in stato di insolvenza
L’art. 57 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 15 agosto 2020, stabilisce, al comma 1, che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è concluso dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso da quello minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, ed è soggetto a omologazione, ai sensi dell’art. 44 del DLgs. 14/2019.
Il riferimento all’imprenditore “non commerciale”, e diverso da quello minore, conferma che tale istituto – così come già previsto dall’art. 23 comma 43 del DL 98/2011 – può essere utilizzato dall’imprenditore agricolo, in alternativa alla disciplina propria del sovraindebitamento, purché superi le c.d. soglie di fallibilità, sinora fissate dall’art. 1 del RD 267/42,
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