La casella PEC piena legittima la notifica cartacea
Le comunicazioni si depositano presso la segreteria, mentre le rinotifiche possono essere effettuate con modalità tradizionali
Il ricorso tributario avverso un atto impositivo deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dal ricevimento del medesimo o, nel caso in cui si tratti di ricorso avverso silenzio-rigetto a seguito di istanza di rimborso, non prima di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima.
Dal 1° luglio 2019, conseguentemente alle modifiche introdotte con l’art. 16 del DL 119/2018 che ha reso obbligatorio l’utilizzo del processo tributario telematico, gli atti introduttivi del processo, ma anche le comunicazioni di cancelleria, devono essere notificati a mezzo PEC.
Secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del DM 163/2013, le comunicazioni (ad esempio la cartolina di udienza) e le notificazioni (ad esempio la notifica del ricorso) telematiche ...
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