Solo con dichiarazione IVA predisposta dall’intermediario il visto di conformità è valido
Possibile il ravvedimento «leggero» entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione
I soggetti passivi che intendono utilizzare un credito IVA, annuale o trimestrale, in compensazione nel modello F24, per un importo annuo superiore a 5.000 euro, in forza di quanto disposto dall’art. 10 del DLgs. 78/2009, sono tenuti a presentare la dichiarazione da cui detto credito emerge, munita, alternativamente:
- del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 241/1997;
- della sottoscrizione da parte del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.
L’art. 35 del DLgs. 241/97 consente il rilascio del visto agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, solo “relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”. Si tratta di un requisito richiesto anche dall’art.
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