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Domenica, 29 giugno 2025

FISCO

Il 1° settembre festivo non incide quasi mai sulla sospensione feriale

Solo quando il 1° settembre è l’ultimo giorno per compiere l’atto ci può essere lo slittamento

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 26 agosto 2019

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I termini processuali, quindi, in primo luogo ma non in via esclusiva, quelli per il ricorso, l’appello, la costituzione in giudizio, le memorie, sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto.

Non vi è, invece, sospensione per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza (art. 70 del DLgs. 546/92).

La sospensione feriale comporta i seguenti effetti:
- il decorso dei termini processuali è sospeso automaticamente nel predetto lasso temporale e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
- ove il termine inizi a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio del decorso è differito al termine del periodo di sospensione.

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