Fissati i requisiti delle attività di agricoltura sociale
L’obiettivo è migliorare il welfare rurale e far emergere la multifunzionalità delle imprese agricole nel campo dei servizi alla persona
Sul sito del MIPAAFT è disponibile il DM 21 dicembre 2018 n. 12550, che definisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale di cui all’art. 2, comma 1 della L. n. 141/2015. Questa legge ha riconosciuto che le attività esercitate dall’imprenditore agricolo, per favorire l’integrazione nell’agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili, nonché all’inserimento lavorativo e, quindi, all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, sono da considerarsi a tutti gli effetti attività connesse, ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 c.c. Non a caso la normativa precisa che per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art.
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