L’istanza di revisione dell’accertamento doganale di parte deve dipendere da un errore
L’errore può essere indirettamente collegato all’elemento dell’accertamento oggetto di revisione
Una volta presentata all’ufficio preposto, la dichiarazione doganale è “accettata” da parte dell’autorità doganale quale esito del procedimento cui ci si riferisce con il termine “accertamento doganale”. Conclusa la fase di accertamento, in dipendenza degli esiti dei controlli se del caso svolti, la dogana accetta ovvero rettifica i dati ivi dichiarati e, quindi, processa la dichiarazione doganale (ora iscritta nei pubblici registri e riferibile come bolla doganale). Quindi, la merce può essere svincolata.
La normativa doganale riconosce all’operatore la facoltà di rettificare la dichiarazione doganale inizialmente presentata sia prima sia dopo lo svincolo delle merci. Tale facoltà è disciplinata:
- quanto alla normativa interna, dall’art. 11 del ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41