Il trust solutorio non arricchisce i beneficiari/creditori
Il presupposto per l’imposta su successioni e donazioni non è integrato né dall’atto di istituzione/dotazione, né dalle attribuzioni finali ai creditori
L’atto di istituzione di trust, pur determinando la costituzione di un vincolo di destinazione, non configura, di per sé, presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni a norma dell’art. 2 comma 47 del DL 262/2006.
Ma neppure l’atto di trasferimento di beni al trustee soddisfa tale presupposto, configurando un atto meramente strumentale all’attuazione degli scopi dell’istituto.
Solo l’eventuale attribuzione finale di beni ai beneficiari può scontare la tassazione proporzionale, ma non configura “ricchezza imponibile”, in tal senso, l’attribuzione di somme ai beneficiari del trust solutorio, dovuta a soddisfazione dei loro crediti.
Affermando tali principi, la Cassazione, con la pronuncia n. 19167, depositata ...
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