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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Prededucibile la «finanza-ponte» del concordato preventivo

Deve essere erogata al debitore in funzione dell’accesso alla procedura, nel rispetto delle altre condizioni poste dall’art. 182-quater del RD 267/42

/ Pietro Paolo PAPALEO

Giovedì, 25 luglio 2019

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La “finanza-ponte funzionale” identifica la provvista finanziaria erogata al debitore allo scopo di consentirgli l’ingresso nella procedura di concordato preventivo.
Si tratta di finanziamenti concessi prima del deposito della domanda di cui all’art. 161 del RD 267/42, pure con riserva ai sensi del comma 6, anche se il sottostante piano avrà finalità liquidative o disgregative del complesso aziendale.

La relativa disciplina è contenuta nell’art. 182-quater comma 2 del RD 267/42, a mente del quale sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 del RD 267/42, i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo

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