Senza ritenuta gli interessi dei prestiti dalle branch comunitarie alle imprese
Il beneficio previsto per i finanziamenti a medio lungo termine non è limitato agli interessi pagati alle sole «società» residenti nell’Unione
Il comma 5-bis dell’art. 26 del DPR 600/73, in deroga al generale disposto del quinto comma del medesimo articolo, prevede un regime di esenzione da ritenuta con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio lungo termine erogati alle imprese da determinati soggetti, fra i quali gli enti creditizi europei.
La norma di esenzione ha l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte degli operatori e ha natura sostanziale e non procedurale, nel senso che la non applicazione della ritenuta alla fonte si traduce in una esenzione e non vi è quindi alcun obbligo per il percettore estero di assoggettare a imposta gli interessi a seguito della presentazione di una dichiarazione dei redditi (ris. Agenzia delle Entrate n. 84 del 29 settembre 2016).
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