Interruzione della prescrizione del credito anche in pendenza del concordato
L’ammissione del debitore alla procedura concordataria non costituisce una causa giuridica ostativa per il creditore all’esercizio del diritto
Con l’ordinanza n. 20642, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in pendenza di concordato preventivo, la pretesa creditoria può essere fatta valere in via cautelativa dal creditore, mediante gli ordinari atti di messa in mora nei confronti del debitore. L’ammissione del debitore alla procedura concordataria, infatti, non costituisce una causa giuridica ostativa per il creditore all’esercizio del proprio diritto, né una causa di esonero per il debitore al pagamento dei propri crediti.
L’interruzione della prescrizione durante il concordato, tuttavia, opera solo in presenza di validi atti interruttivi nei confronti del debitore e non, invece, nei confronti del liquidatore, il quale non ha il potere di disporre del diritto controverso.
Nel caso di specie, ...
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