Riassunzione telematica post Cassazione con qualche dubbio
La soluzione può essere argomentata sulla base della natura del giudizio di rinvio
L’art. 16 comma 5 del DL 119/2018 ha introdotto l’obbligo di utilizzare il canale telematico per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado con atto notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
Un aspetto di assoluta rilevanza riguarda l’individuazione delle modalità di instaurazione del giudizio di riassunzione ex art. 63 del DLgs. 546/92 a seguito di rinvio operato dalla Corte di Cassazione.
La norma circoscrive, infatti, l’ambito obbligatorio di applicazione del canale telematico “ai giudizi instaurati in primo e secondo grado”, senza però occuparsi espressamente del giudizio di rinvio, la cui peculiare natura avrebbe reso indispensabile un richiamo espresso da parte del legislatore.
Nemmeno la circolare del MEF del 4 luglio 2019 si è espressamente
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