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Niente sospensione del rimborso IVA se l’accertamento è annullato in Regionale

La Provinciale di Reggio Emilia ritiene non applicabile l’art. 69 del RD 2240/23 alla materia tributaria

/ Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO

Lunedì, 9 settembre 2019

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Va annullato il provvedimento di sospensione del rimborso IVA, emesso ex art. 23 del DLgs. 472/97, se il controcredito vantato dall’Amministrazione finanziaria è contenuto in un atto impositivo già annullato dalla Regionale, con giudizio pendente in Cassazione. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate non può neppure invocare a sostegno del proprio operato l’art. 69 del RD 2440/23, intanto perché ha originariamente fondato la sospensione su una diversa norma di legge e comunque perché l’art. 69 non è applicabile in ambito tributario.
Sono questi gli importanti principi ribaditi nella sentenza del 9 maggio 2019 n. 114/2/2019 della Provinciale di Reggio Emilia.

Nel caso oggetto di giudizio, la società contribuente ricorreva contro il provvedimento di sospensione di un rimborso

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