Enti pubblici esclusi dalle procedure di composizione della crisi
Il Codice della crisi risolve la dibattuta questione sui presupposti di ammissibilità
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L. n. 3/2012, le procedure di sovraindebitamento sono state introdotte, con la finalità di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse. Tale principio è stato tradotto in uno dei presupposti di ammissibilità della domanda. Nello specifico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 2, lett. a) e 14-ter, comma 1, la proposta di accordo o piano o la domanda di liquidazione non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, sia soggetto a procedure concorsuali diverse.
Sulla scorta di tale principio, il Tribunale di Treviso, con decreto del 9 dicembre 2015, ha omologato una proposta di accordo presentata da un ente pubblico (IPAB), ritenendo integrato il presupposto di
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