Conguaglio in denaro imponibile negli scambi nazionali di partecipazioni con permuta
Se chi percepisce il conguaglio non è una impresa, la plusvalenza sarà imponibile nella misura del 100%, ma con sostitutiva del 26%
Agli scambi di partecipazione mediante permuta che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 177 comma 1 del TUIR si applica un regime di neutralità fiscale, tale per cui l’operazione di permuta “non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile”.
Questa perfetta neutralità fiscale dell’operazione è però soggetta a una condizione e a una esclusione parziale.
La condizione riguarda l’attribuzione del “costo delle azioni” date in permuta alle azioni o quote ricevute in cambio.
L’esclusione parziale riguarda l’eventuale pattuizione di conguagli in denaro.
Soffermandoci in questa sede sulla esclusione parziale, è agevole rilevare come il secondo periodo dell’art. 177 comma 1 del TUIR stabilisca che l’eventuale
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