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Decurtato il compenso del CTU senza discrezionalità del giudice

/ REDAZIONE

Mercoledì, 11 settembre 2019

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Con ordinanza n. 22621, depositata ieri, la Cassazione ha stabilito che la decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art. 52 del DPR 115/2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo.

In relazione alla predetta sanzione, il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione.

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