Moratoria ultrannuale nel sovraindebitamento
La Cassazione ha di recente riconosciuto questa possibilità, ma resta il dibattito tra le Corti di merito e di legittimità
A mente dell’art. 8 comma 4 della L. 3/2012, la proposta di accordo con continuazione dell’attività di impresa e il piano del consumatore possono prevedere “una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
Intorno a tale disposizione, che ricalca l’art. 186-bis comma 2 lett. c) del RD 267/42, si sono formati orientamenti giurisprudenziali diversi, a seconda del tipo di procedura perseguita.
Con riferimento al piano del consumatore, vi è da segnalare il decreto del Tribunale di Rovigo del 13 dicembre 2016, il quale ha precisato come il chiaro dettato legislativo non consenta di derogare al
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