La STP può essere amministrata anche da soggetti che non siano soci
L’amministrazione di una STP può essere affidata sia ai soci non professionisti sia a soggetti estranei alla compagine sociale. Ad affermarlo è il CNDCEC con il Pronto Ordini del 1° ottobre 2019 n. 73 pubblicato ieri.
Il CNDCEC osserva, innanzi tutto, come l’art. 10 della L. 183/2011 non preveda alcunché:
- né con riguardo all’amministrazione e alla rappresentanza della STP;
- né con riguardo alla composizione dell’organo amministrativo della STP.
In assenza di specifiche disposizioni in materia, dunque, l’amministrazione e la rappresentanza della STP possono essere regolate in conformità alla disciplina del tipo sociale prescelto in sede di costituzione.
Ciò premesso, il CNDCEC conclude che, in mancanza di limiti imposti dalla legge e compatibilmente con la disciplina del tipo sociale di riferimento, l’amministrazione della STP può essere affidata:
- sia ai soci non professionisti, purché vengano rispettate le condizioni previste dall’art. 6 comma 3 e 4 del DM 34/2013;
- sia a soggetti estranei alla compagine sociale.
In relazione alla possibilità di affidare l’amministrazione ai soci non professionisti, va ricordato che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DM 34/2013, il socio per finalità d’investimento può far parte di una STP solo quando:
- sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto ministeriale;
- non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
Il successivo comma 4 precisa, poi, che costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
Si tenga presente, infine, che, secondo l’art. 6 comma 5 del DM 34/2013, le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società le quali rivestano la qualità di socio per finalità d’investimento di una STP.
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