Con acquisto all’asta giudiziaria a ottobre 2016, cinque anni per rivendere l’immobile agevolato
Con riferimento a un acquisto all’asta giudiziaria intervenuto nell’ottobre 2016, le agevolazioni previste dall’art. 16 del DL 18/2016 trovano applicazione a condizione che l’immobile sia rivenduto entro cinque anni.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 442, pubblicata ieri.
Si ricorda che il “decreto salva banche” (DL 14 febbraio 2016 n. 18) aveva introdotto un’agevolazione fiscale per le vendite di immobili all’asta giudiziaria, disponendo, all’art. 16, che le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovassero applicazione in misura fissa (200 euro ciascuna) agli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell’ambito di vendite giudiziarie, a condizione che l’immobile fosse rivenduto entro cinque anni. In realtà, la prima stesura della norma prevedeva un termine di soli due anni per la rivendita, ma il termine è stato portato a cinque anni dall’art. 1 comma 32 della L. 232/2016.
L’agevolazione si applicava in un periodo di tempo limitato, ovvero agli atti emessi dal 16 febbraio 2016 al 30 giugno 2017 (inizialmente, il termine finale era stato posto al 31 dicembre 2016, ma è stato, poi, esteso al 30 giugno 2017 dall’art. 1 comma 32 lett. c) della L. 232/2016).
Pertanto – conclude l’Agenzia – con riferimento a un acquisto all’asta operato a ottobre 2016, pagando le imposte d’atto fisse, il contribuente ha a disposizione cinque anni per la rivendita dell’immobile.
Oltre tale termine, si realizzerà la decadenza dal beneficio, con lo scattare delle sanzioni previste dall’art. 16 comma 2 del DL 18/2016 e degli interessi.
D’altronde, ove i contribuenti si rendano conto di non riuscire ad alienare l’immobile entro il termine di cinque anni, possono evitare l’applicazione delle sanzioni indirizzando all’Agenzia delle Entrate una istanza di “rinuncia” al beneficio, come illustrato, con riferimento all’agevolazione prima casa, nella circ. n. 27/2016 (§ 3.1) e nelle ris. 105/2011 e 112/2012.
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