Conferimento di fabbricato con regime e aliquota IVA del bene trasferito
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 447/2019, ha affrontato i riflessi fiscali derivanti dall’attività posta in essere da un Comune, rilevante ai fini IVA essendo le operazioni svolte dall’ente locale riconducibili alla generale attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare.
In particolare, viene qualificata come somma rilevante ai fini IVA l’importo che il Comune è tenuto a versare in sede di risoluzione anticipata consensuale di una convenzione costitutiva di un diritto di superficie. Detta somma, secondo le Entrate, è relativa a beni oggettivamente strumentali a un’attività commerciale, che si prestano a uno sfruttamento economico da parte del Comune che li utilizza, cedendoli, al fine di realizzare introiti di una certa stabilità e rilevanza.
Poiché la costituzione di un diritto di superficie costituisce una cessione di beni soggetta a IVA, in virtù del principio di alternatività IVA-registro, tale operazione risulta soggetta a imposta di registro in misura fissa.
Tra le altre operazioni analizzate nella risposta delle Entrate, è annoverato un conferimento avente a oggetto una pluralità di terreni e fabbricati strumentali, oltre che di eventuali impianti annessi, da ricondurre sotto il profilo IVA a una cessione di beni ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 633/72. L’operazione è, quindi, assoggettare a IVA secondo il regime e l’aliquota propria del bene trasferito. Nella fattispecie, è da considerare il regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72, applicabile alle cessioni di fabbricati strumentali, fatta salva la possibilità per il cedente di manifestare in atto l’opzione per l’imponibilità IVA.
Nel caso considerato nell’interpello, il Comune potrà beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 118 del DLgs. 267/2000. Detta norma esenta dalle citate imposte indirette “i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi tra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell’articolo 113 (dello stesso DLgs. 267/2000)”.
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