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NOTIZIE IN BREVE

Agevolazioni IVA per le organizzazioni di volontariato solo se iscritte nei relativi registri

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 ottobre 2019

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Con la risposta a interpello n. 445 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione di cui all’art. 8 comma 2 della L. 266/91, in base alla quale le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato possono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA, si applica a condizione che:
- l’ente sia iscritto nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e, dunque, rispetti i requisiti di cui all’art. 3 della L. 266/91;
- le somme ricevute dall’ente per lo svolgimento dell’attività di interesse generale costituiscano mero rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia, inoltre, tale quadro normativo resterà in vigore fino alla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Infatti, l’art. 102 comma 1 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ha disposto l’abrogazione dell’art. 8 comma 2 della L. 266/91, ma soltanto con effetto “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (...) e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del predetto Registro” (art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017).

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha escluso l’applicazione dell’IVA con riguardo alle somme che un’associazione iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aveva ricevuto da un ente pubblico per lo svolgimento, nel 2018 e nel 2019, dell’attività di cura e mantenimento di animali, in quanto dette somme coprivano esclusivamente le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto della convezione stipulata con l’ente medesimo.

Di conseguenza, l’associazione in parola non era tenuta ad aprire la partita IVA, né ad emettere fattura elettronica nei confronti dell’ente.

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