Possibili una o più fatture differite nei confronti dello stesso soggetto con la data di fine mese
La data da inserire nel file della fattura differita non deve obbligatoriamente essere quella dell’ultima operazione effettuata, essendo comunque possibile indicare convenzionalmente l’ultimo giorno del mese. Il soggetto passivo può emettere una o più fatture differite nei confronti dello stesso cessionario che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, purché le e-fatture siano comunque inviate al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
Sono questi i chiarimenti contenuti nella risposta n. 437, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria ha sostanzialmente ribadito quanto già precisato nella risposta n. 389/2019, sottolineando che nella circolare n. 14/2019 si affermava che nella fatturazione differita è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”. Tale indicazione rappresenta peraltro soltanto una “possibilità” e non un obbligo, essendo ammissibile anche la scelta di riportare la data di fine mese.
La questione oggetto di interpello atteneva una società che emetteva due fatture nei confronti del medesimo soggetto: la prima, trasmessa nel corso del mese, era riferita alle operazioni poste in essere nei primi 15 giorni; successivamente, in esito alla verifica dei DDT, veniva la emessa la seconda, con data dell’ultimo giorno del mese, riepilogativa delle restanti cessioni effettuate nel periodo. Secondo l’Amministrazione tale comportamento risulta corretto, fermo restando che in ogni caso la trasmissione delle fatture differite al SdI deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, conformemente a quanto disposto dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72.
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