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Lunedì, 2 giugno 2025

IL CASO DEL GIORNO

Autotutela sostitutiva non legittima per la motivazione

/ Alfio CISSELLO

Mercoledì, 9 ottobre 2019

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Il ritiro di un atto impositivo e l’emanazione di uno nuovo con il quale vengono corretti vizi del primo prende il nome di “autotutela sostitutiva”. Questo potere può essere esercitato a processo pendente e addirittura dopo la formazione del giudicato.

È tuttavia necessario il rispetto di requisiti stringenti, infatti occorre che:
- siano ancora pendenti i termini di decadenza per la notifica dell’atto (ad esempio quelli dell’art. 57 del DPR 633/72 se si tratta di accertamento IVA);
- il vizio che ha causato la declaratoria di nullità sia di natura formale, come il difetto di sottoscrizione o il difetto di notifica.

Alcuna giurisprudenza ammette l’autotutela sostitutiva per il vizio di motivazione, che, a ben vedere, non può essere ritenuto formale.
Così si sono ...

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