Autotutela sostitutiva non legittima per la motivazione
Ragionando diversamente, sarebbe coerente ammettere il cambiamento di motivazione in corso di causa
Il ritiro di un atto impositivo e l’emanazione di uno nuovo con il quale vengono corretti vizi del primo prende il nome di “autotutela sostitutiva”. Questo potere può essere esercitato a processo pendente e addirittura dopo la formazione del giudicato.
È tuttavia necessario il rispetto di requisiti stringenti, infatti occorre che:
- siano ancora pendenti i termini di decadenza per la notifica dell’atto (ad esempio quelli dell’art. 57 del DPR 633/72 se si tratta di accertamento IVA);
- il vizio che ha causato la declaratoria di nullità sia di natura formale, come il difetto di sottoscrizione o il difetto di notifica.
Alcuna giurisprudenza ammette l’autotutela sostitutiva per il vizio di motivazione, che, a ben vedere, non può essere ritenuto formale.
Così si sono ...
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