Tutele dei lavoratori derogabili nel trasferimento dell’azienda in crisi
L’applicazione dell’art. 2112 c.c. può essere limitata oppure esclusa, in caso di accordo sindacale nel concordato preventivo o fallimento
La disciplina prevista dall’art. 2112 c.c., riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori interessati da un trasferimento d’azienda, esplica i propri effetti anche in caso di procedura concorsuale, salvo quanto stabilito dall’art. 105 comma 3 del RD 267/1942 in materia di fallimento e – in virtù del richiamo operato dall’art. 182 comma 5 del RD 267/1942 – concordato preventivo: “Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti”.
In tale contesto, alcune ipotesi di ...
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