Obblighi di sicurezza differenziati per i lavori «in quota»
Per il Ministero del Lavoro non vi è contrasto tra le norme che disciplinano misure di protezione individuali e collettive
Le previsioni indicate agli artt. 111 e 148 del DLgs. 81/2008, che disciplinano gli obblighi di protezione individuale e collettiva a carico dei datori di lavoro per, rispettivamente, lavori “in quota” e lavori “speciali” (in altezza), non sono in contrasto tra loro.
Si riconosce, eventualmente, l’obbligo di ricorso a protezioni individuali in particolari situazioni di rischio cadute, rinvenibili anche nelle ipotesi delle lavorazioni speciali espressamente previste dal citato art. 148, effettuate su lucernari, tetti, coperture e simili.
Questo è quanto indicato nella risposta n. 6/2019 della Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza presso il Ministero del Lavoro, pubblicata sul sito internet istituzionale e fornita in seguito ad apposito quesito posto
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