ACCEDI
Mercoledì, 12 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Entro fine mese l’adesione ai servizi di consultazione delle e-fatture

/ REDAZIONE

Sabato, 5 ottobre 2019

x
STAMPA

L’Agenzia delle Entrate, con un apposito “memorandum” pubblicato ieri sul proprio sito, ha ricordato che il prossimo 31 ottobre sarà l’ultimo giorno utile per aderire al servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I soggetti passivi possono effettuare la sottoscrizione attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” (accedendo alla sezione relativa ai servizi di consultazione), mentre i consumatori finali potranno procedere mediante accesso alla propria area riservata Fisconline o attraverso l’applicazione “Dichiarazione precompilata”.

In caso di adesione al servizio (che non deve essere confuso con quello di conservazione), l’Agenzia delle Entrate memorizzerà i file delle fatture elettroniche, rendendoli disponibili per il download al soggetto aderente e conservandoli per la consultazione sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Come riportato nel comunicato stampa pubblicato il 1° luglio scorso dall’Agenzia, se la sottoscrizione del servizio viene effettuata entro la scadenza del 31 ottobre, saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute sin dal 1° gennaio 2019. 
Si potrà aderire al servizio anche successivamente al 31 ottobre; in questo caso, però, “saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione” (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 1° luglio 2019 n. 58).

Dopo il mese di ottobre, in caso di mancata sottoscrizione del servizio non sarà più possibile consultare i file fattura, che verranno cancellati dall’Agenzia, in linea con le indicazioni del Garante della privacy. L’Amministrazione finanziaria conserverà esclusivamente i c.d. “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del DPR 633/72, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2, lett. g) del medesimo articolo), fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.

TORNA SU