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Nell’autoriciclaggio punito il disvalore aggiuntivo

/ REDAZIONE

Sabato, 12 ottobre 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 41686/2019, ha precisato come, con l’introduzione della fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), la scelta del legislatore sia stata quella di identificare condotte che, a suo giudizio, sono espressive di un disvalore aggiuntivo rispetto al delitto presupposto, senza procedere all’eliminazione della clausola di riserva di cui all’art. 648-bis c.p. (riciclaggio), ma lavorando sulla condotta di reimpiego, apportandovi dei correttivi una volta riferita all’autore o concorrente nel delitto presupposto.

L’autoriciclaggio, quindi, si distingue dall’art. 648-bis c.p.:
- sia perché nel riciclaggio sono puniti anche i comportamenti diversi dalla sostituzione e dal trasferimento (“altre operazioni”) che ostacolano la rintracciabilità del provento;
- sia perché nell’autoriciclaggio le condotte di laundering devono risolversi in un impiego in attività economiche e finanziarie, e rivelarsi “autenticamente frappositive, idonee a recare concreto ostacolo alla identificazione del provento Illecito”. Il nuovo delitto si differenzia, infatti, anche dal reimpiego di cui all’art. 648-ter c.p., il quale non contempla – a differenza del primo – alcun profilo di necessaria decettività della condotta.

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