Compensi esteri dei professori esenti nello Stato ospitante
Le Convenzioni internazionali derogano alle ordinarie regole per il lavoro pubblico o privato
Il trattamento fiscale dei compensi percepiti all’estero da insegnanti e ricercatori residenti in Italia può divergere da quello previsto per i compensi percepiti all’estero da altre categorie di lavoratori privati o pubblici; tale peculiarità risponde all’esigenza di incentivare lo scambio culturale, scientifico e professionale di persone qualificate tra gli Stati.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, derogando rispetto al modello OCSE, prevedono, infatti, nel rispetto di taluni criteri di natura soggettiva e oggettiva, l’esenzione nello Stato estero ospitante, ferma restando l’imposizione nello Stato di residenza (fatti salvi eventuali casi di esenzione previsti dalle norme interne). Stando alla normativa nazionale (art. 23
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