ACCEDI
Sabato, 7 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Rivalutazione solo civilistica bocciata in Commissione tributaria

I giudici ritengono che, per le leggi di rivalutazione emanate dal 2013 in poi, sia obbligatorio versare l’imposta sostitutiva sui maggiori valori

/ Gianluca ODETTO

Lunedì, 21 ottobre 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

La sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento n. 78/2/19 del 7 luglio 2019 ha stabilito che, per le imprese che hanno rivalutato beni ai sensi della L. 147/2013, si rende obbligatorio il versamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori.
In caso di rivalutazione solo civilistica, quindi, è legittimo il recupero dell’imposta sostitutiva non versata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta, a quanto consta, della prima decisione sulla materia, pur se relativa a un giudizio di primo grado, la quale assume importanza particolare alla luce del fatto che le disposizioni di rivalutazione previste dall’art. 1 comma 140 della L. 147/2013 sono state replicate dai successivi provvedimenti (l’ultimo di essi contenuto nell’art. 1 comma 940

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU