Rivalutazione solo civilistica bocciata in Commissione tributaria
I giudici ritengono che, per le leggi di rivalutazione emanate dal 2013 in poi, sia obbligatorio versare l’imposta sostitutiva sui maggiori valori
La sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento n. 78/2/19 del 7 luglio 2019 ha stabilito che, per le imprese che hanno rivalutato beni ai sensi della L. 147/2013, si rende obbligatorio il versamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori.
In caso di rivalutazione solo civilistica, quindi, è legittimo il recupero dell’imposta sostitutiva non versata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, a quanto consta, della prima decisione sulla materia, pur se relativa a un giudizio di primo grado, la quale assume importanza particolare alla luce del fatto che le disposizioni di rivalutazione previste dall’art. 1 comma 140 della L. 147/2013 sono state replicate dai successivi provvedimenti (l’ultimo di essi contenuto nell’art. 1 comma 940
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