Omessi versamenti di imposte rientranti nella definizione delle liti
La Cassazione censura la tesi delle Entrate sotto qualsiasi angolazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27270 di ieri, ha ribadito un principio inerente a una fattispecie assai comune in merito alle controversie che originano da definizione della lite pendente.
L’Agenzia delle Entrate, da sempre (cfr., tra le altre, le circolari nn. 48/2011 e 6/2019), ha sostenuto che nella nozione di “atto impositivo”, utile ai fini della possibilità di definire la lite, non rientrano le cartelle di pagamento derivanti da semplici omessi versamenti di imposte dichiarate, in quanto si tratta di atti che hanno una funzione solo liquidatoria.
Secondo la tesi erariale, rientrano nella definizione le liti su cartelle di pagamento che, benché scaturiscano da liquidazione automatica, racchiudono una funzione impositiva, il che accade, a titolo di mero esempio,
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