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Frontalieri francesi non tassati per il lavoro svolto in Italia

/ REDAZIONE

Martedì, 29 ottobre 2019

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Secondo la risposta a interpello n. 433 di ieri, 28 ottobre 2019, i lavoratori frontalieri residenti ai fini fiscali in Francia che prestano la loro opera in Italia (nella fattispecie, presso la stazione ferroviaria di Ventimiglia) non sono assoggettati a tassazione in Italia per il reddito percepito.
L’art. 15 della Convenzione Italia-Francia e il relativo Protocollo, infatti, prevedono che il reddito di lavoro dipendente dei frontalieri è tassato esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore.

La risposta a interpello conferma, inoltre, il consolidato principio secondo cui, se il sostituto d’imposta italiano non ha certezza in merito alla sussistenza di tutti i requisiti per l’applicazione delle Convenzioni, lo stesso ha il pieno diritto di prelevare l’imposta italiana nei modi ordinari, fermo restando il diritto di rimborso dell’imposta stessa, che il non residente deve presentare al Centro Operativo di Pescara.

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