Nessuna riclassificazione del credito dell’advisor legale nel fallimento
Confermato l’orientamento che riconosce de plano la prededucibilità del credito
La Cassazione, con la sentenza n. 27538/2019, rimarca il principio secondo il quale il credito del professionista che abbia svolto la funzione di advisor legale nella predisposizione della domanda di concordato rientra tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale, a norma dell’art. 111 comma 2 del RD 267/42, deve essere soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
Laddove il concordato preventivo, in precedenza ammesso, sia caducato per impossibilità giuridica, non può escludersi l’esistenza del nesso di funzionalità e della prededuzione. Il giudice,
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