Esonero dalla stampa per i registri contabili tenuti con sistemi elettronici
Usufruendo della deroga, la stampa dei registri diventerebbe necessaria solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo
Con il documento di ricerca pubblicato ieri, CNDCEC e Fondazione nazionale dei commercialisti analizzano la deroga all’obbligo di stampa dei registri contabili prevista dall’art. 7 comma 4-quater del DL 357/94 e le conseguenti possibilità di assolvimento dell’imposta di bollo sul libro giornale e degli inventari.
In base alla regola generale dell’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (o elettronici) vanno trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per effetto delle modifiche apportate all’art. 2 del DPR 322/98, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2018 è passato dal 30 settembre al 30 novembre (termine quest’ultimo ...
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