Crediti IVA non compensabili in caso di esclusione dal VIES
L’Agenzia delle Entrate conferma che è necessario rimuovere le irregolarità
Il provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES, irrogato ai sensi dell’art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72, esclude la possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti IVA eventualmente maturati dal soggetto passivo in sede di dichiarazione annuale o a seguito della presentazione del Modello TR. Lo stabilisce l’art. 2 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), il quale ha introdotto il comma 2-quinquies all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Laddove l’esclusione dal VIES non sia accompagnata da un provvedimento di cessazione della partita IVA, dunque, resterebbe ammissibile la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all’Erario o ad altri Enti. Inoltre, resta ferma la possibilità
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