ACCEDI
Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Solo la compensazione di crediti inesistenti blocca la definizione agevolata

/ Alfio CISSELLO e Caterina MONTELEONE

Giovedì, 14 novembre 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 13 del DLgs. 471/97, ai commi 4 e 5 così come introdotti dal DLgs. 158/2015, disciplina le violazioni di indebita compensazione, punendo nella misura del 30% le indebite compensazioni di crediti non spettanti, e dal 100% al 200% le compensazioni di crediti inesistenti.

Con la richiamata modifica normativa è stata introdotta la distinzione tra la nozione di credito inesistente e quella di credito esistente ma non spettante. Prima, le violazioni sulle compensazioni (con esclusivo riferimento ai crediti inesistenti) erano disciplinate nell’art. 27 comma 18 del DL 185/2008.

Premesso tanto, secondo l’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97 si applica la sanzione del 30% del credito nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato un credito di imposta “in misura superiore a ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU