Solo la compensazione di crediti inesistenti blocca la definizione agevolata
Alcuni uffici si sono adeguati, ammettendo la definizione per i crediti non spettanti
L’art. 13 del DLgs. 471/97, ai commi 4 e 5 così come introdotti dal DLgs. 158/2015, disciplina le violazioni di indebita compensazione, punendo nella misura del 30% le indebite compensazioni di crediti non spettanti, e dal 100% al 200% le compensazioni di crediti inesistenti.
Con la richiamata modifica normativa è stata introdotta la distinzione tra la nozione di credito inesistente e quella di credito esistente ma non spettante. Prima, le violazioni sulle compensazioni (con esclusivo riferimento ai crediti inesistenti) erano disciplinate nell’art. 27 comma 18 del DL 185/2008.
Premesso tanto, secondo l’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97 si applica la sanzione del 30% del credito nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato un credito di imposta “in misura superiore a ...
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