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IMPRESA

Nozione di crisi riduttiva se l’orizzonte temporale considerato è di soli sei mesi

Per il CNDCEC l’individuazione della causa di un processo degenerativo può essere complessa

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Lunedì, 18 novembre 2019

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L’art. 14 del DLgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi) richiede agli organi di controllo e ai revisori di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di “fondati indizi della crisi” (è attualmente prevista l’entrata in vigore il 15 agosto 2020). È quindi centrale individuare quando si deve ritenere che un’impresa presenti indizi di crisi tali da richiedere l’attivazione formale della procedura di allerta.

Il Codice della crisi identifica la seguente definizione di crisi (art. 2): “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

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