Indennità per perdita dell’avviamento fuori dalla base imponibile IVA
Anche per la sentenza della Cassazione n. 29180/2019 l’indennità è un sistema legale compensativo per allocare l’incremento di valore locatizio
L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale non ha natura corrispettiva, ma rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità contrattuali, che non concorrono alla formazione della base imponibile IVA, ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72. Si tratta di quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 29180 depositata ieri, a conferma delle precedenti pronunce sul tema (es. Cass. nn. 8559/2012 e 13345/2006).
In caso di cessazione del rapporto di locazione di immobili commerciali, il conduttore ha diritto a un’indennità per la perdita dell’avviamento, salvo che la cessazione sia dovuta a risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso di tale soggetto oppure a procedura concorsuale. L’indennità
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