La sede territoriale INL iscrive a ruolo la «somma aggiuntiva»
Il personale ispettivo verifica i versamenti, mentre all’Istituto spetta anche la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
L’iscrizione a ruolo del residuo della somma aggiuntiva, prevista per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, non versato nei termini di legge, spetta alla sede dell’Ispettorato del Lavoro nel cui ambito di competenza si è svolto l’accertamento ispettivo. Questo quanto chiarito dalla nota n. 9730 del 12 novembre 2019, con la quale l’INL ha fornito ulteriori indicazioni operative al proprio personale ispettivo, in particolare per la gestione amministrativa dell’iter di riscossione connesso all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 81/2008, gli ispettori del lavoro, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive ...
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