Inidoneità a soddisfare le obbligazioni strutturale per il fallimento
L’insolvenza non si identifica automaticamente con il dato contabile del raffronto tra attivo e passivo
La legittimazione dei creditori alla richiesta di fallimento (art. 6 del RD 267/42) non presuppone un accertamento definitivo, in sede giudiziale, dei crediti dagli stessi vantati, né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice (Cass. SS.UU. n. 1521/2013 e Cass. n. 30827/2018).
Il credito, inoltre, non deve essere necessariamente certo, liquido, esigibile, scaduto o condizionale, o munito di titolo esecutivo, ma solo idoneo in prospettiva a giustificare un’azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3472/2011) e deve essere oggetto – attesa l’espunzione dal sistema concorsuale del “fallimento d’ufficio” – di delibazione incidentale del giudice fallimentare (Cass. n. 24309/2011).
È sufficiente anche l’esistenza di un ...
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