Interviene in assemblea e impugna le delibere il socio la cui quota è oggetto di pegno
Tutti i diritti amministrativi spettano sia a lui che al creditore pignoratizio
Alla luce della lettera dell’art. 2352 comma 6 c.c., della ratio ad esso sottesa e della disciplina dettata in tema di srl, deve ritenersi che, in caso di costituzione di pegno su quote di tale società, tutti i diritti amministrativi diversi dal voto, e dunque anche il diritto di intervento e di impugnativa della delibera assembleare, spettino sia al socio che al creditore pignoratizio.
Ad affermarlo è il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza del 2 aprile 2019.
Nella disciplina delle srl l’art. 2471-bis c.c. richiama espressamente l’art. 2352 c.c., dettato in tema pegno, usufrutto e sequestro di azioni di spa, il cui sesto comma stabilisce che, in caso di pegno, tutti i diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto di opzione spettano, salva convenzione
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