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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Legittimazione al fallimento senza la risoluzione dell’accordo

Il creditore aderente all’accordo inadempiuto può agire direttamente per l’insolvenza del debito

/ Antonio NICOTRA

Giovedì, 5 dicembre 2019

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L’accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis del RD 267/42, partecipa della natura di procedura “concorsuale” al pari del concordato preventivo, a esso affine, secondo l’approdo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12064/2019).
Escluso il carattere prettamente negoziale, l’accordo, rivestito della natura concorsuale, si annovera nel contesto delle procedure volte alla risoluzione giudiziale della crisi d’impresa, rendendo anche possibile – nei limiti di compatibilità – l’applicazione dei principi maturati per il concordato preventivo (ex multis, Cass. nn. 10106/2019 e 9087/2018).

Tale qualificazione ha spinto la giurisprudenza a indagare i rapporti tra l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la dichiarazione di fallimento ...

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