Prezzo di mercato alle azioni negoziate sull’AIM per l’imposta di successione
L’Agenzia delle Entrate ritiene decisiva la circostanza che i titoli siano quotati
Il valore da attribuire alle azioni di una società negoziate sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del capitale, al fine di determinare la base imponibile dell’imposta di successione, è quello del prezzo di mercato e non quello proporzionalmente corrispondente al valore del patrimonio netto della società.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta interpello n. 514, pubblicata ieri.
L’interpello originava dall’apertura di una successione in cui l’attivo ereditario (da cui si determina la base imponibile dell’imposta di successione ex art. 8 del DLgs. 346/90 sottraendo le passività deducibili e gli oneri) comprendeva azioni ordinarie di una società, negoziate sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del capitale, che
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41