Relazioni nell’esecuzione di concordati con continuità con diversa scadenza
Il termine per l’informativa semestrale del commissario non decorre dall’omologa, ma dal deposito della relazione ex art. 172 L. fall.
Per i concordati preventivi di tipo liquidatorio, il comma 6 dell’art. 182 del RD 267/42 quanto agli obblighi di rendicontazione periodica prevede l’applicazione dell’art. 33 comma 5, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore (giudiziale), che deve provvedere con periodicità semestrale dalla nomina. Dato che il liquidatore giudiziale viene normalmente nominato con il decreto di omologazione del concordato, il termine semestrale decorre dunque dalla data dell’omologa.
I primi tre periodi del comma 5 dell’art. 33 stabiliscono che: il curatore deve redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione (per il liquidatore il riferimento non può che essere dopo ...
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