Trust «dopo di noi» agevolato solo con disabilità grave già riconosciuta
Possibile chiedere il rimborso della differenza tra imposta ordinaria pagata e imposta agevolata se l’attestazione di disabilità giunge dopo la dotazione
Le agevolazioni per i trust “dopo di noi”, previste, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, dall’art. 6 della L. 112/2016, possono trovare applicazione solo ove, al momento della dotazione del trust, in capo al beneficiario sia stato riconosciuto uno stato di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92.
Ove l’attestazione dello stato di disabilità giunga in un secondo momento, i contribuenti potranno chiedere il rimborso dell’importo pari alla differenza tra l’imposta “ordinaria” pagata al momento della dotazione iniziale di beni in trust e l’imposta agevolata prevista dalla legge sul “dopo di noi” (L. 112/2016).
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 513, pubblicata
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