Sulla conservazione delle dichiarazioni fiscali resta ancora qualche dubbio
Gentile Direttore,
salutiamo con favore la risposta a interpello n. 518/2019.
Fino al 2015 le istruzioni alle dichiarazioni dicevano: “L’intermediario deve: [...] rilasciare altresì al dichiarante [...] l’originale della dichiarazione [...] debitamente sottoscritta dal contribuente”; scritta così voleva dire: stampare la dichiarazione, chiamare il cliente per l’apposizione della firma e poi consegnare al cliente la dichiarazione “firmata dal contribuente” (cosa che non era – non è – scritta in nessuna norma).
Dal 2016 le istruzioni dicono: “L’intermediario deve: [...] rilasciare altresì al dichiarante [...] l’originale della dichiarazione [...] unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta...”.
Avevamo quindi “intuito” da tempo che si potessero consegnare le dichiarazioni ai clienti seguendo le procedure oggi “santificate” da questo interpello.
Rimangono però dubbi. L’istante ha dichiarato di firmare digitalmente le dichiarazioni perché deve apporre la firma sul frontespizio nel riquadro riservato all’impegno (noi in realtà “incolliamo” l’immagine della firma sul campo dedicato), ma l’Agenzia a un certo punto dice: “Coerentemente con le norme sopra richiamate, le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. Tale sottoscrizione precede l’invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione”.
All’Agenzia sembra sfuggire che tutto il procedimento fino al pdf da mandare al cliente con la procedura ora autorizzata è “elettronico”. Cosa significa che l’intermediario deve firmare il riquadro relativo alla trasmissione telematica sul frontespizio prima dell’invio telematico? L’Agenzia ammette forse che l’impegno possa essere rilasciato al cliente firmando il frontespizio (cosa che in passato aveva sempre negato richiedendo il rilascio di un separato documento)?
Comunque, ora sostanzialmente dice: non è necessario che la copia inviata al cliente (via email/internet) sia firmata dell’intermediario (tantomeno serve la firma digitale). E questo in effetti semplifica.
Interessante poi quanto dice a riguardo della conservazione, ma anche qui restano dubbi: il contribuente può stampare e firmare ma può anche “memorizzare” il pdf su supporto informatico (senza per questo dover seguire le procedure CAD). È questo “anche” che non è chiaro. Se conservo la carta e anche un pdf non devo osservare le procedure CAD perché adempio all’obbligo della conservazione con la carta, ovvio.
Ma posso conservare solo il pdf senza seguire le procedure CAD e senza conservare la carta?
Qui l’Agenzia (che cita quel passo della circ. n. 6/2002 che è sempre stato interpretato nel senso che se non c’è carta ci deve essere conservazione CAD compliant – salvo trasferire il documento su carta quando deve essere esibito) sembra dire senza dirlo: “posto che la dichiarazione me la devi esibire comunque su carta se te la stampi quando te la chiedo e me la mostri firmata come faccio a contestarti che non l’avevi conservata con le procedure CAD?”.
Ma cosa succede se conservo la copia pdf (senza procedure CAD e cioè senza firma digitale marca temporale ecc.) e poi quando dopo tre anni la devo esibire firmata il “legale rappresentante” che risulta nel modello non c’è più?
Dubbi rimangono, infine, sulla conservazione della copia da parte dell’intermediario. Dall’interpello si potrebbe ricavare che l’intermediario possa conservare la copia che è obbligato a conservare (non firmata dal contribuente e questo è chiaro da tempo) su semplice supporto informatico (senza procedure CAD). Ma, e torniamo all’ambiguità di quanto è scritto nell’interpello, un conto è dire che posso conservare la copia della dichiarazione anche su supporto informatico senza osservare le regole CAD (il che è ovvio, perché sto adempiendo alla conservazione con la carta), un altro è dire che posso conservare la copia della dichiarazione solo su supporto informatico senza osservare le regole CAD e questo l’interpello non lo dice, come non lo dice tutta la prassi precedente.
Certo, se l’Agenzia viene e mi domanda la copia di un dichiarativo di un cliente la cerco sul mio server e gliela stampo, ma se vengono a farmi un controllo specifico su come adempio ai miei doveri di intermediario, le procedure, la privacy ecc., e non ho la carta e non conservo secondo regole CAD, potrò stare tranquillo?
Un po’ di semplificazione ce la auguriamo tutti, e quanto sopra è promettente, ma si dovrebbe fare lo sforzo di scrivere regole un po’ più chiare, per la maggior tranquillità di tutti.
Ferruccio Covio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova
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