Quattro nuovi codici tributo per versare le tasse scolastiche
In base a quanto disposto dall’art. 4-quater del DL 34/2019 convertito, dal 1° gennaio 2020 viene previsto che la disciplina del versamento unitario e della compensazione, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, si applichi anche alle:
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
Con la risoluzione n. 106 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito quattro nuovi codici tributo per il versamento tramite F24 delle tasse scolastiche:
- “TSC1”, denominato “Tasse scolastiche - iscrizione”;
- “TSC2”, denominato “Tasse scolastiche - frequenza”;
- “TSC3”, denominato “Tasse scolastiche - esame”;
- “TSC4”, denominato “Tasse scolastiche - diploma”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2019- 2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).
Nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono indicati:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.
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